Stop al presupposto del “mantenimento del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” per la concessione, da parte del giudice, dell’assegno divorzile. Questo era il precedente orientamento della Suprema Corte, ritenuto ad oggi non più attuale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11504 del 10/05/2017, ha infatti stabilito che il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile postula, ora, che l’istante sia privo di indipendenza o autosufficienza economica.
Tale insufficienza economica, in concreto, è desumibile da indici quali il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale, la stabile disponibilità di una casa di abitazione, ed altri ancora riferibili alle singole fattispecie.
Diverso è per l’assegno dovuto a seguito di separazione personale: in tal caso, infatti, non si applicano i nuovi principi statuiti in tema di divorzio. Il vincolo matrimoniale, in questa fase, non è ancora considerato definitivamente estinto, ragion per la quale il relativo assegno è ancora condizionato dal diritto dell’istante a mantenere l’analogo tenore di vita goduto durante il matrimonio, poiché ancora vigente tra le parti il reciproco dovere di assistenza materiale.