Contratti di convivenza coppie di fatto: agli avvocati il compito di autenticarli

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I contratti che regoleranno i rapporti di convivenza delle coppie di fatto saranno autenticati dai notai e dagli avvocati.

Così prevede il ddl sulle unioni civili, il quale andrà ad innovare l’ordinamento italiano inserendo due nuovi istituti che affiancheranno quello tradizionale del matrimonio. Nello specifico, si tratta delle unioni civili, riservate alle coppie formate da persone appartenenti allo stesso sesso, e delle convivenze di fatto (fruibili anche dalle coppie etero), entrambe differenziate sul fronte dei diritti e dei doveri, sia personali che patrimoniali.

Per quanto concerne le coppie di fatto, la suddetta riforma prevede la sottoscrizione del “contratto di convivenza” previsto dal comma 50 del testo, con cui le parti potranno disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Sul punto, nasce la nuova competenza degli avvocati che, insieme ai notai, saranno chiamati ad autenticare la sottoscrizione dell’atto (pubblico o scrittura privata), le sue modifiche e la sua risoluzione.

Non si tratterà di una mera certificazione dell’autografia delle firme. L’avvocato e il notaio infatti dovranno fare qualcosa in più: attestare la liceità dell’accordo, in conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Spetterà sempre ai professionisti che ricevono l’atto provvedere, ai fini dell’opponibilità ai terzi, a trasmetterne copia (entro i successivi 10 giorni) al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

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