Il condominio non è responsabile dei danni causati dall’ impresa appaltatrice

danni condominiali

Le domande risarcitorie avanzate dai comproprietari di un appartamento per i danni subiti a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal canale di gronda, in corrispondenza del sottotetto e delle parerti perimetrali esterne dal lato dello stabile sono state respinte dal Tribunale di Roma con sentenza 14000/2015 del 30/06/2015.

La suddetta sentenza stabilisce che non è responsabile il condominio dei danni provocati ai condomini derivanti dal contratto di appalto. Dei lavori non correttamente eseguiti risponde l’impresa appaltatrice, salvo che il committente non ne abbia scelto una inidonea.

Il fatto: per risolvere i disagi lamentati dai proprietari, l’assemblea condominiale aveva deliberato il conferimento di lavori ad un’impresa che, tuttavia, non aveva lavorato a regola d’arte, mancando di sostituire la gronda e di intervenire più incisivamente per rimuovere la fonte delle infiltrazioni. Nonostante gli ingenti danni subiti, i condomini non possono pretendere che ne risponda il condominio, in quanto la legittimazione passiva dell’azione deve attribuirsi in concreto in capo all’impresa appaltatrice, o al direttore dei lavori che abbia certificato, contrariamente alle evidenze, la regolare conclusione dei lavori, quale controparte del rapporto negoziale.

La Cassazione ha evidenziato in via generale che, per quanto riguarda il contratto d’appalto, la corresponsabilità del committente può configurarsi solo in caso di specifica violazione di regole di condotta sanzionabile ex art. 2043 c.c. e, in particolare, per culpa in eligendo per essere stata affidata l’opera a impresa inidonea ovvero nel caso in cui l’appaltatore sia stato mero esecutore di ordini.

Per i condomini purtroppo, non si sono verificate le suddette circostanze, anzi i comproprietari hanno contribuito alla scelta dell’impresa che si sarebbe occupata dei lavori con il loro voto in seno all’assemblea condominiale.

Inoltre, gli attori non hanno neppure fornito validi elementi di riscontro circa i danni lamentati, quantificandoli in maniera generica e senza alcun puntuale riferimento a fatti concreti spazialmente e temporalmente identificabili.

La Cassazione condanna perciò i condomini a pagare le spese di lite.

 

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