Equitalia: ultime news dalla Cassazione

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La Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, nella sentenza 5397/2016 stabilisce quanto segue: spetta al destinatario della raccomandata a/r dimostrare che la busta inviata da Equitalia era vuota: la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto, mentre l’onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l’atto spetta non già al mittente, bensì al destinatario.

Il Fatto: l’esattore era stato chiamato in giudizio da una Congregazione religiosa in default che aveva dichiarato di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento (una delle quali di importo pari a 30 milioni di euro) notificate a mezzo raccomanda a/r, poichè la busta era stata trovata vuota, pertanto invocava la nullità del ruolo per mancata notifica della cartella di pagamento in questione.

Il Collegio accoglie parzialmente l’impugnazione di Equitalia contro la sentenza della CTR Puglia che aveva invece dato ragione alla Congregazione.
Per la Cassazione, il soggetto che procede alla notifica della cartella esattoriale con la procedura di cui all’art. 26, D.P.R. n. 602/73 può limitarsi a consegnare il plico chiuso all’agente postale per la sua spedizione, essendo assistiti da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. tanto l’accettazione quanto l’avviso di ricevimento della raccomandata e gravando invece sul destinatario l’onere di superare la presunzione di conoscenza del contenuto della raccomanda.

In sintesi,  è onere del destinatario provare che la busta della raccomandata era vuota. Per il principio di vicinanza della prova è il contribuente a dover dimostrare, avvalendosi anche di testimoni, che il plico non conteneva alcun atto.

In conclusione, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.

 

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