Unioni civili: le principali novità del maxiemendamento

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SI’ ALLE UNIONI CIVILI: così decide il Senato con 173 voti a favore, 71 contrari e nessun astenuto, mentre il M5S è uscito dall’aula prima del voto. Il maxiemendamento toglie molti riferimenti al matrimonio, introducendo nell’ordinamento italiano l’unione civile tra persone dello stesso sesso, inoltre disciplina le convivenze di fatto sia etero che omosessuali, recependo le evoluzioni giurisprudenziali consolidate in materia di diritti e doveri delle coppie conviventi.

Di seguito tutte le novità:

1) UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Sono quattro le cause impeditive per la costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso: la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso; l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; la sussistenza tra le parti di rapporti di parentela; la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Diritti e Doveri: via dal Codice Civile l’obbligo di fedeltà tra coniuge.

Punti fermi restano l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e l’applicazione degli articoli del codice civile relativi agli alimenti, alla successione e alla reversibilità. Entrambe le parti sono tenute anche in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione, è la comunione dei beni. Rimasta ferma anche la possibilità di assumere il cognome dell’altro, di comune accordo, o di aggiungerlo al proprio.

2) NO ALLA STEP CHILD ADOPTIONS: no alla possibilità dell’adozione, da parte di uno dei componenti la coppia omosessuale, del figlio, naturale o adottivo del partner.

3)SI’ AL DIVORZIO LAMPO: altra novità stabilita dal maxiemendamento. Il divorzio potrà avvenire senza il periodo di separazione.

4) DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE DI FATTO: per “conviventi di fatto” si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Come ormai si usa dire: “ha vinto l’amore”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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