Il debitore paga solo una parte del debito? Il Decreto Ingiuntivo va cancellato integralmente

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Così stabilisce il Tribunale di Roma con la sentenza numero 18101/2015 affermando quanto segue:  se il debitore dimostra di aver pagato solo parzialmente quanto dovuto, il decreto ingiuntivo va revocato integralmente, anche se tale pagamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

Tutto ciò premesso, il giudice che ritenga fondata, sebbene solo parzialmente, un’eccezione di pagamento non può non revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito.

La sentenza emanata all’esito del giudizio di opposizione è quindi destinata a sostituirsi all’originario provvedimento monitorio.

Nello specifico il suddetto Tribunale ha revocato il decreto ottenuto da un condominio nei confronti di una società che non aveva provveduto a pagare alcune rate condominiali relative a sette box facenti parte dello stabile, in quanto la società era riuscita a dimostrare di aver pagato parte delle somme richieste dal condominio. Il compito di statuire circa il pagamento del debito residuo è di competenza del giudice di cognizione.

 

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