Affido condiviso: Sì alla frequenza graduale con il padre

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Il Tribunale di Roma con il provvedimento presidenziale emesso in data 24 dicembre 2015 stabilisce che in caso di genitore da sempre non coabitante, il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori viene rispettato anche in presenza di una diversa regolamentazione dei tempi, con inserimento graduale del pernottamento del genitore che non ha mai coabitato con il minore.

Il Tribunale ha valutato i particolari impegni lavorativi del padre, il quale  nel periodo di nascita della figlia e durante i primi mesi di vita della bambina, si trovava all’estero in missione e successivamente al suo rientro in Italia, i coniugi hanno deciso di comune accordo di cessare la convivenza. In questo caso, la bambina di soli 3 anni, pur riconoscendo perfettamente il padre, non aveva con lui quel rapporto di quotidianeità che si instaura vivendo sotto lo stesso tetto.

Sul punto infatti, così si pronuncia il Tribunale: «in considerazione della mancata coabitazione tra il padre e la figlia… si devono pertanto considerare le presumibili difficoltà per la minore, in una prima fase, di separarsi per il pernottamento e per periodi consecutivi dal genitore coabitante». Il Tribunale dispone l’affidamento nella sua forma legale, riconoscendo l’affidamento condiviso della piccola figlia ad entrambi i genitori, che quindi avranno il consequenziale onere di dover esercitare pienamente la responsabilità genitoriale; su accordo delle parti ne ha poi disposto l’allocazione presso la madre, alla quale ha assegnato la casa coniugale. Infine, «dispone che il padre veda e tenga con sé la minore…per almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 16 alle ore 19, a fine settimana alternati il sabato e la domenica per l’intera giornata, prevedendo il graduale inserimento del pernottamento, anche con l’ausilio della madre, a decorrere dal mese di marzo 2016 (con il primo pernottamento durante le festività pasquali) prevedendo fino all’estate un pernottamento mensile nel secondo fine settimana del mese di spettanza del padre (dal sabato alle ore 10 alla domenica alle ore 19) per le vacanze estive 2016 per 15 giorni non consecutivi da suddividersi in 5 diversi periodi di tre giorni ciascuno».

 

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