SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA INCOMPATIBILE CON IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 16 gennaio 2014 n. 1755
La richiesta di sospensione condizionale della pena è incompatibile con quella il lavoro di pubblica utilità. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 1755/2014, rigettando il ricorso di un uomo condannato, con sospensione condizionale della pena, per guida in stato di ebbrezza che chiedeva la sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità. Un tentativo non corretto, secondo la Corte di Appello, di “combinare un frammento normativo della legge previgente e un frammento normativo di quella successiva secondo il criterio del favor rei”.
Osserva la Suprema corte che “in tema di reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro dl pubblica utilità di cui all’articolo 186, comma 9 bis del codice della strada, introdotto dalla legge n. 120 del 2010, è applicabile, in virtù dell’articolo 2, comma 4, c.p., anche ai fatti commessi anteriormente alla predetta novella”.
Dunque, l’imputato che voglia avvalersi del “novum “normativo, anche in ossequio al principio della reformatio in peius, “deve espressamente richiedere tale applicazione nella integralità della nuova disciplina, anche con riferimento al limiti edittali innovati”.