STALKING

ANCHE SMS E TELEFONATE POSSONO INTEGRARE IL REATO

Corte di cassazione – Sentenza 11 febbraio 2014 n. 6384

Anche le telefonate e gli sms possono integrare il reato di stalking se pongono il destinatario in un “perdurante stato di ansia e di paura”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6384/2014, accogliendo il ricorso del procuratore della Repubblica di Brescia contro l’ordinanza del Tribunale cittadino che aveva respinto la richiesta della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex.

Il delitto di atti persecutori cosiddetto stalking (art. 612 bis c.p.) – spiega infatti la Corte – “è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria Incolumità”.

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