RIPRISTINATA LA DISTINZIONE TRA DROGHE LEGGERE E PESANTI.
La Corte Costituzionale, con provvedimento del 12/02/2014, ha dato una spallata definitiva alla norma che dal 2006 equiparava le droghe leggere a quelle pesanti, livellando verso l’alto reati e pene.
Viene così cancellata la disposizione con cui si erano parificate “a fini sanzionatori” droghe pesanti e leggere: con il Decreto Legge “Fini-Giovanardi” erano infatti state elevate le pene, prima comprese tra due e sei anni, per il reato di spaccio di hashish, prevedendo la reclusione da sei a venti anni con una multa compresa tra i 26mila e i 260mila euro.
Con l’intervento della Corte Costituzionale, la distinzione tra i diversi tipi di stupefacenti riprende corpo e con essa il previgente sistema sanzionatorio (legge “Iervolino-Vassalli”): per le sostanze in Tabella 1 (eroina, cocaina, droghe sintetiche) si rischiano dagli 8 ai 20 anni e la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni, contro i “da 6 a 20 anni” della legge appena abrogata, in questo caso la normativa è peggiorativa nel cosiddetto “minimo edittale”; mentre per le sostanze in tabella 2 (quindi cannabis e derivati), la pena prevista ora va dai 2 ai 6 anni (rispetto ai “da 6 a 20 anni”), con multa che oscilla da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.
Alla luce di tale novità, chi ha in corso un processo per detenzione e trasporto di droghe leggere potrà contare su sanzioni più lievi o addirittura evitare il carcere, se ne ricorrono le condizioni.