L’assegno di mantenimento nella separazione

AL CONIUGE SEPARATO L’ASSEGNO PER IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE NON AUTOSUFFICIENTE

Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 10 gennaio 2014 n. 359

Anche dopo la riforma dell’articolo 155 quinquies del codice civile, avvenuta nel 2006, il coniuge è ancora legittimato a chiedere all’ex l’assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente non ancora autosufficiente; il giudice, se ritiene, potrà disporre che il versamento di tale contributo avvenga direttamente nelle mani del figlio.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 359/2014, respingendo il ricorso di un marito condannato a versare 700 euro al mese alla ex moglie per il mantenimento del figlio ventenne impegnato negli studi universitari.

Secondo la Suprema corte, dunque, “deve ritenersi che, non essendo intervenuta una sostanziale modifica degli assetti normativi che disciplinano gli obblighi di entrambi i genitori nei confronti dei figli, ancorché maggiorenni, la legittimazione del coniuge convivente ad agire iure proprio nei confronti dell’altro genitore, in assenza di un’autonoma richiesta da parte del figlio, per richiedere tanto il rimborso, pro quota, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio stesso, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento, sussista tuttora”.

Dunque, il giudice “laddove investito da una domanda proveniente dal genitore convivente con figlio maggiorenne non autosufficiente, dovrà quindi (sussistendone i presupposti) riconoscere in ogni caso il diritto al contributo fatto valere dal genitore che abbia avanzato la relativa domanda, salva la facoltà di modulare in concreto il provvedimento, prevedendo un ‘versamento’ nelle sue mani, ovvero direttamente nelle mani del figlio maggiorenne, ovvero in parte all’uno ed in parte all’altro”.

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