Agevolazioni prima casa

NEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE SI VALUTANO SOLO I MQ ABITABILI

Corte di cassazione – Sezione VI civile – Sentenza del 20/02/2014 n. 4024

Il seminterrato non abitabile, per mancanza di altezza minima, non va computato nella superficie dell’abitazione ai fini del raggiungimento della metratura massima per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4024/2014, respingendo il ricorso della Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria di Milano che aveva dato ragione al contribuente.

La motivazione

Il giudice di secondo grado ha ritenuto che, agli effetti della normativa in esame, per superficie utile deve intendersi «quella che è adibita ad abitazione conformemente alla previsione della normativa che regola tale uso», deducendone la non computabilità delle aree relative al piano seminterrato ed al primo piano, «in quanto non abitabili, in relazione alla altezza minima di alcuni ambienti fissata dal regolamento comunale d’igiene». E da ciò «ne ha, altresì, dedotto che l’immobile aveva una superficie utile inferiore a mq. 240, quindi, tale da giustificare il riconoscimento del beneficio fiscale», in quanto non rientrante nei parametri dell’appartamento di lusso.

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