IL COSTRUTTORE RISPONDE ANCHE DELLA FORMAZIONE DI CONDENSA ANOMALA
Corte di Cassazione – Sez. II Civile – Sentenza 11/06/2013 n. 14650
La formazione anomala di condensa, che provoca infiltrazioni di umidità, può portare il costruttore a dover risarcire il danno subito dall’acquirente dell’immobile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 14650/2013, accogliendo il ricorso del proprietario di un immobile contro un consorzio edile.
Secondo gli ermellini, la Corte di appello di Napoli, nel ribaltare la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto un risarcimento di 71mila euro, aveva erroneamente ritenuto che l’articolo 1669 c.c. (Rovina e difetti di cose immobili) fosse applicabile soltanto nei casi di vizi strutturali e dunque non anche per quelle fattispecie inerenti il semplice godimento della cosa.
Di diverso avviso i giudici di Piazza Cavour, secondo cui: “Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione incidente sulla struttura e sulla Funzionalità dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile”.
In particolare: “L’incidenza negativa dei difetti costruttivi inclusi nell’art. 1669 c.c. può consistere, in particolare, in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la “rovina” od il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l’impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo”.
E, conclude la sentenza, l’interpretazione della norma “si è spinta fino a considerare rientranti nella nozione di gravi difetti anche le infiltrazioni d’acqua determinate da carenze d’impermeabilizzazione e da inidonea realizzazione degli infissi”, difetti che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dalla lettera a dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e cioè con “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” o con “opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.