Cassazione Civile, prima sezione, ordinanza n. 7519/2020 del 04.12.2019
“Lo status di rifugiato va concesso al richiedente la protezione internazionale qualora il suo racconto risulti verosimile o, comunque, non presenti elementi di inattendibilità“.
Il caso. La Cassazione, recentemente alle prese con il ricorso di un cittadino bengalese avverso il diniego di riconoscimento di Protezione Internazionale espresso dalla Commissione territoriale di Ancona, ha ritenuto di poter credere al racconto dell’immigrato, secondo il quale un eventuale ritorno nel proprio paese d’origine lo avrebbe sicuramente esposto alle ritorsioni ed alla persecuzione da parte del partito di governo a causa della passata collaborazione del padre con il partito di opposizione. Tra i diversi motivi di appello, il ricorrente aveva dunque eccepito come con il rientro in patria potessero per lui esserci ripercussioni negative, sia sotto il profilo fisico che psichico.
In conclusione, la Cassazione – con l’ordinanza in commento – evidenziando come la valutazione di non credibilità espressa dalla Corte territoriale a sostegno del proprio diniego non fosse supportata da concrete evidenze di inattendibilità, ha ritenuto di accogliere il ricorso del richiedente la Protezione Internazionale.